SUPERBONUS 110%: proroga al 2022

Il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, tra le misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché alle politiche sociali connesse all’emergenza da COVID 19 ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese per determinati interventi di efficientamento energetico. Tra le novità della Legge di Bilancio 2021 del 30/12/2020 n. 178, per la detrazione nella misura del 110% prevede la proroga di sei mesi: il superbonus scadrà il 30 giugno 2022 (anziché il 31 dicembre 2021), l’apertura al maxi sconto per l’unico proprietario e nuovi interventi trainanti ammessi.

BENEFICIARI

Il Superbonus è previsto per gli interventi effettuati da:

  • Condomini;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • ONLUS;
  • Organizzazioni di volontariato (OdV);
  • Associazioni di promozione sociale (APS);
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

SUPERBONUS 110%: LE NOVITÀ DELLA MANOVRA DI BILANCIO

Con l’approvazione definitiva della legge di bilancio 2021 arrivano novità sul fronte dei bonus:

  • proroga della detrazione, a fronte di spese sostenute fino al 30 giugno 2022, per interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
  • per spese sostenute entro l’anno 2022, ripartizione in 4 quote annuali, anziché 5 rate;
  • con riferimento ad interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, inserimento delle persone fisiche fra i soggetti beneficiari. La manovra 2021 prevede che possa accedere al 110% anche un proprietario di una piccola palazzina o di un edificio bifamiliare, composto da non più di quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
  • per quanto riguarda i condomini, viene stabilito che l’assemblea possa deliberare (a maggioranza dei presenti che rappresenti un terzo dei millesimi) che l’intera spesa sia imputata solo ad alcuni, purché siano espressamente concordi;
  • modifica della definizione di indipendenza funzionale dell’unità immobiliare: un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
    • impianto idrico
    • impianto gas
    • impianto elettrico
    • impianto climatizzazione invernale
  • inserimento degli interventi di isolamento del tetto tra gli interventi “trainanti” agevolati, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo sottotetto esistente;
  • inserimento dell’eliminazione delle barriere architettoniche (anche per persone over 65) tra gli interventi beneficiari del superbonus 110%;
  • estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • nuovi limiti di spesa per l’installazione di colonnine ricarica dei veicoli elettrici (2mila euro negli edifici unifamiliari, 1.500 in plurifamiliari e condomini con massimo 8 colonnine, 1.200 in plurifamiliari e condomini con oltre 8 colonnine).

Possono, inoltre, beneficiare del superbonus anche gli edifici privi di APE (attestato di prestazione energetica) perché sprovvisti di copertura e/o muri perimetrali, purché post interventi si raggiunga la classe energetica in fascia A.

La proroga non è prevista per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati in tali impianti, ma dovrebbe trattarsi di una mera dimenticanza.

Ulteriori proroghe in casi particolari:

  • per condomini che al 30 giugno 2022 hanno eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione si estende alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli IACP nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

La proroga vale per altri bonus edilizi

Anche le altre detrazioni sono prorogate, ma solo per il 2021.

In particolare per il:

  • bonus ristrutturazione del 50%
  • bonus riqualificazione del 50-65%
  • bonus mobili 50% (non cedibile)
  • bonus giardini del 36% (non cedibile)

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