Riscatto degli impianti di illuminazione pubblica | Studio Cavaggioni

Riscatto degli impianti di illuminazione pubblica: stato di fatto, qualificazione giuridica, rischi e opportunità

GESTIONE ATTUALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Gli impianti del servizio di illuminazione pubblica attualmente presenti sul territorio di molti comuni italiani sono costituiti da punti luci la cui proprietà è ripartita tra la società Enel X (Ex Enel Sole) e il Comune.

Spesso il servizio di illuminazione pubblica è esercitato dalla stessa Enel X, sia nella parte di impianto di sua proprietà che negli impianti di proprietà Comunale a seguito di una storica convenzione tacitamente rinnovata negli anni.

Qualificazione giuridica

E’ da sottolineare che la qualificazione giuridica del servizio di illuminazione stradale (pubblica) come servizio pubblico locale è affermato dall’art. 1 del R.D. 2578/1925, nonché dalla Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 110 del 19.12.2012, secondo i quali il servizio di illuminazione delle strade comunali è un servizio pubblico locale di rilevanza economica ed è illegittimo l’affidamento diretto in favore del soggetto proprietario della maggior parte degli impianti.

Ne consegue che ogni affidamento del servizio deve avvenire nel rispetto dei principi tipici del nostro sistema normativo, ovvero per il tramite di una procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire il principio di trasparenza, il principio di libera concorrenza e il principio di rotazione degli incarichi.

Attività da mettere in campo

Considerato che il servizio di illuminazione pubblica e, precisamente, quella relativa alle reti e ai punti luce presenti sul territorio comunale, non risulta conforme alla normativa europea, in quanto l’affidamento non rientra nelle casistiche precedentemente elencate e che le leggi italiane prevedono espressamente il divieto di proroga e rinnovo tacito dei pubblici contratti i Comuni devono affidare, previa pubblicazione della relazione ex art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012, la gestione del servizio di illuminazione pubblica mediante una delle modalità previste dall’ordinamento europeo. È necessario intraprendere da parte dei Comuni una procedura finalizzata all’acquisizione della proprietà degli impianti, nelle diverse modalità previste dalla norma, in quanto il possesso degli stessi risulta condizione imprescindibile per l’esperimento della gara di affidamento del servizio.

I Comuni devono prendere atto che, ai sensi di quanto richiamato, l’affidamento in essere del servizio di manutenzione e gestione degli impianti della Enel Sole S.r.l. di cui alla Convenzione è da considerarsi risolta ope legis in virtù del dettato del art.34 comma 21 DL 179/2012 e di dare attuazione al procedimento per il riscatto degli impianti.

La necessità di sanare questo vulnus giuridico rispetto alla corretta procedura di affidamento del servizio, è talmente rilevante che in più di un’occasione, la giurisprudenza, chiamata in causa su alcune controversie, ha ribadito che il mancato accordo sul valore economico degli impianti non può essere considerato un motivo ostativo alla mancata acquisizione degli impianti, che può avvenire anche in maniera forzosa, prevalendo l’interesse principale di “sanare” l’illegittimità degli affidamenti diretti.

Rischi

Sul tema della proprietà degli impianti di pubblica illuminazione si sono già concretizzate molteplici delibere Anac, che ha posto in essere nei confronti di moti Comuni, delle attività di indagine e verifica sulla correttezza delle prassi e delle procedure relative all’affidamento ed al rinnovo/proroga del servizio luce, nonché sulle modalità di riscatto degli impianti non di proprietà dell’ente.

Nella CRI (comunicazione della risultanza istruttorie) viene rilevato:

  • la mancanza dell’emissione del CIG per le prestazioni rese dalla suddetta società comportando:
    • violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
    • violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’ANAC;
    • omissione contributiva nei confronti dell’Autorità derivante dalla mancata acquisizione del CIG.
  • ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione, per aver sottratto al mercato appalti cui avrebbero potuto concorrere qualora il Comune avesse indetto una gara pubblica.
  • possibile danno erariale derivante dal mancato espletamento delle procedure di fissazione del prezzo che sarebbe potuto scaturire dal confronto competitivo di più operatori.
  • Maggiore esposizione ai rischi di corruzione derivanti dal consolidarsi di prassi contra legem all’interno dell’ente.
  • Violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto.
  • Mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti.

La conseguenza è che in moltissimi di questi casi vi è stato l’avvio e la conclusione di un procedimento Anac, che si è concluso con l’invio degli atti  ai vari organi competenti per il prosieguo delle indagini.

Opportunità

Prendendo pieno possesso del proprio patrimonio il Comune è nelle condizioni di attivare una programmazione strategica, innovativa ed integrata rispetto a una riqualificazione energetica e messa a noma degli impianti. Attraverso una procedura competitiva il Comune potrà acquisire i benefici che fino a questo momento sono stati minimizzati da una gestione statica e ordinaria.

Ricordiamo i maggiori benefici rispetto ad un intervento di riqualificazione energetica e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione:

  • Risparmio dei consumi energetici.
  • Risparmio della spesa corrente.
  • Meno incombenze nella gestione ordinaria.
  • Un migliore servizio ai cittadini.
  • Minori rischi stradali
  • Servizi aggiuntivi attraverso iniziative di Smart City.

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