DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE: SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA

Contributi e proposte per la legge annuale del mercato e della concorrenza

Il Ministro Mariastella Gelmini ha richiesto alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di avanzare contributi e proposte al fine della redazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, tenendo anche conto della Segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 22 marzo 2021 (AS 1730).

PROPOSTE GIÀ AVANZATE DA AGCM IL 22.03.2021:

  1. Modifica dell’articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, prevedendo che anche gli impianti di proprietà comunale siano valorizzati a VIR, anziché a RAB, in caso di loro cessione al gestore entrante;
  2. Modifica dell’art. 11 del DM n. 226/2011, prevedendo l’istituzione di un albo nazionale di commissari di gara cui si possa attingere per la formazione delle commissioni, quantomeno nei casi in cui si palesino dei conflitti di interesse tra la stazione appaltante e i partecipanti alla gara;
  3. Introduzione di una casistica più ampia di situazioni in cui lo scostamento tra VIR e RAB non richiede la verifica da parte di ARERA;
  4. Introduzione della specifica, al comma 1 dell’art. 4 del DM n. 226/2011, che la cartografia e le altre componenti dello stato di consistenza dell’impianto per le quali ciò sia applicabile vengano fornite in formato aperto e inter-operabile, e, più in generale, evitare che residuino margini di discrezionalità o incertezza interpretativa in merito al contenuto degli obblighi informativi dei gestori uscenti nei confronti delle stazioni appaltanti;
  5. Adozione di una norma di fonte primaria finalizzata a rafforzare il potere delle stazioni appaltanti nei confronti dei gestori uscenti nel raccogliere le informazioni, rivedendo meccanismi di penalizzazione per i distributori che non forniscano i dati richiesti.

PROPOSTA 1

  1. Il ritardo nell’espletamento delle procedure di gara perla riassegnazione delle concessioni di distribuzione del gas è dovuto ad un complesso di regole che necessiterebbe di una revisione. “Al fine di evitare procedure complesse e onerose collegate agli attuali procedimenti, ed in considerazione del lungo tempo trascorso dalla scadenza ex lege degli affidamenti originari, si propone di svolgere le procedure di gara d’ambito, nel primo periodo di affidamento d’ambito ex art. 14 del D.M. n. 226/2011, riconoscendo al gestore uscente, quale valore di rimborso delle reti, il solo valore RAB (eventualmente riparametrato qualora depresso ed eventualmente prevedendo anche un’eventuale premio, come ad esempio il 10%); ciò andrebbe a sostituire il complicato meccanismo del calcolo del VIR e della conseguente verifica sullo scostamento VIR/RAB. Solo queste procedure comportano anni di attività, onerosa e infruttuosa in capo a comuni, stazioni appaltanti e gestori uscenti.”;
  2. Qualora non si accolga la proposta 1, si ritiene di aderire a quanto proposto dall’Antitrust con riferimento ai punti di 2, 3, 4, 5;
  3. Prevedere, per le verifiche sugli scostamenti VIR/RAB termini perentori (90-120 giorni) per le verifiche di ARERA e di limitare ad una sola la richiesta di integrazione documentale e chiarimenti da parte di ARERA alle stazioni appaltanti;
  4. Riconoscere al Comune le quote di ammortamento delle reti di sua proprietà, parimenti a quelle dei gestori.

Oltre a disciplinare i Comuni non metanizzati attraverso:

  • “dare certezza sull’approvazione dei piani di sviluppo delle reti di trasporto, per consentire alla stazione appaltante di considerare tali piani in sede di predisposizione della gara pianificando adeguatamente l’estensione delle reti di distribuzione nei comuni non metanizzati.”;
  • “superare la previsione tassativa di cui all’art. 24, comma 4 del d.lgs. n. 93/2011, secondo cui le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali. Ad avviso delle regioni questa previsione può trovare applicazione con riferimento ai comuni già dotati del servizio, mentre di fatto blocca, fino alla conclusione delle procedure per l’affidamento d’ambito, l’estensione del servizio nei comuni non ancora metanizzati. Si propone quindi di emendare l’art 14, comma 5 del d.lgs. n. 164/2000e l’art. 24 del d.lgs. n. 93/2011, prevedendo che: “nelle more dello svolgimento delle gare d’ambito il Comune privo del servizio di distribuzione del gas naturale, confinante con un Comune dotato del servizio o con esso associato, può stabilire un accordo con quest’ultimo affinché il distributore in esso operante possa estendere l’efficacia della concessione anche nel comune privo del servizio stesso, fermo restando che tale porzione di rete così realizzata sarà successivamente oggetto di gara d’ambito e del subentro del gestore d’ambito.”.

PROPOSTA 2

Ribadisce i punti 3 e 5 segnalati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In particolare per il punto 3 si chiede venga limitato il reiterato processo di revisioni che da anni affligge alcuni ATEM, mentre il punto 5 andrebbe a rafforzare la posizione degli ATEM che lamentano la mancanza di collaborazione dei gestori uscenti. della gara. Oggi vi è solo una parziale verifica finale di ARERA, mentre manca un coordinamento costante, a carattere collaborativo e di monitoraggio, poiché non esiste una struttura qualificata al riguardo.

PROPOSTA 3

Sostiene che il meccanismo previsto per le gare d’ambito andrebbe rivisto in toto prendendo atto del fallimento intercorso. Soprattutto perché tale meccanismo non è neppure previsto da alcuna direttiva comunitaria né da altra legislazione nazionale al difuori di quella italiana.

Solo dopo che sarà stata delineata in maniera chiara la via per implementare queste direttrici che sono il vero motore della transizione ecologica (dunque non prima del 2022), si potrà valutare in che maniera intervenire sulle concessioni per la distribuzione del gas naturale.

In tal senso si danno maggiore certezza al settore e maggiore sostegno agli investimenti, nonché ci si muove in maniera più consapevole della transizione ecologica, se:

  • si abrogano le gare d’ambito per le concessioni di distribuzione del gas naturale;
  • si promuovono le aggregazioni tra i piccoli e medi operatori del settore a vantaggio della professionalità ed efficienza del servizio (aggregazioni attualmente osteggiate dall’Antitrust a causa delle gare d’ambito stesse);
  • si separa a livello proprietario la distribuzione del gas naturale dall’attività di vendita (unbundling proprietario).

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