INCENTIVI AL RUP PER PPP, CONCESSIONI E APPALTI
SEGNALAZIONE DELL’ANAC DEL 9 MARZO 2021
Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici si applicano anche in caso di concessioni di lavori pubblici e quindi al partenariato pubblico privato? Applicandoli anche al Responsabile Unico del Procedimento in caso di concessioni e non solo in caso di appalto?
La risposta, almeno per ora, non può che essere negativa, sulla base della deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, n. 15/2019, che è andata a confutare interpretazioni estensive, in precedenza espresse da alcune sezioni regionali della Corte stessa.
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE: ATTO DI SEGNALAZIONE N. 1 DEL 9/03/2021
Tuttavia l’ANAC, con atto di segnalazione n. 1 del 9/03/2021, chiarisce che il legislatore dovrebbe integrare la disciplina dell’articolo 113 del codice ed estenderne l’applicazione anche al partenariato pubblico privato e quindi alle concessioni. L’articolo 113 è infatti collocato nel Titolo V della parte II del codice derubricata “Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture” senza il richiamo alle concessioni e al partenariato pubblico privato.
Ad avviso dell’ANAC, la non applicazione sostenuta dalla sezione delle autonomie della Corte dei Conti è penalizzante per i dipendenti pubblici che si occupano di concessioni in quanto il loro sforzo lavorativo è per natura maggiore. Le concessioni si presentano più complesse e lunghe da gestire anche in base all’attività istruttoria che precede la scelta di ricorrere a un’operazione di partenariato pubblico privato.
L’ANAC rileva anche che le amministrazioni pubbliche tendono a non applicare le disposizioni dell’articolo 113, non adottando il regolamento per la ripartizione degli incentivi ai sensi del comma 3 e la mancata costituzione del fondo previsto dal comma due della medesima disposizione. L’ANAC sollecita, quindi, un’attività di impulso e coordinamento alle amministrazioni aggiudicatrici affinché le stesse diano attuazione all’articolo 113 comma 2.
CORTE DEI CONTI DEL VENETO: DELIBERAZIONE N. 72/2019
La Corte dei Conti, Sezione Controllo Veneto, con deliberazione n. 72/2019, subordina l’incentivabilità delle funzioni tecniche all’adozione di un regolamento interno, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e alla costituzione del fondo non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara.
Vediamo ora nello specifico quali sono le motivazioni della Corte dei Conti n. 15/SEZAUT/2019/QMIG, investita sulla questione dalla Sezione regionale Lombardia con delibera n. 96/2019/QMIG in merito alla non applicabilità dell’articolo 113 alle concessioni di lavori pubblici.
La Corte dei Conti Veneto n. 198/2018 e 455/2018 partendo da una nozione unitaria di contratti pubblici riteneva di estendere anche alle concessioni il meccanismo premiale di cui all’articolo 113, al fine di stimolare l’ottimale utilizzo delle risorse interne rispetto al ricorso all’affidamento esterno di incarichi professionali. Riteneva anche che la tesi estensiva, sarebbe appoggiata da una certa ampiezza di argomenti logici e testuali e da una nozione unitaria di contratti pubblici imposta dal diritto positivo, comprensiva sia dei contratti di appalto che di concessioni.
La Corte dei Conti n. 15 /SEZAUT/2019/QMIG ha confutato la tesi dell’interpretazione estensiva sopra indicata, facendo riferimento in primo luogo alla esplicita differenza espressa dei contratti di appalto da quella di concessione e alle sezioni diverse del codice dove gli istituti sono disciplinati. In secondo luogo, l’articolo 113 è calibrato espressamente per gli appalti di servizi e forniture e tale disposizione non si può estendere in via ermeneutica alle concessioni. L’articolo 164 comma 2 elenca puntualmente gli ambiti per i quali si deve fare rinvio alle disposizioni contenute nella parte prima e seconda del codice, secondo la Corte, quindi, leggendo questa disposizione non si può ritenere che sia applicabile ai contratti di concessione. Riassumendo, secondo la pronuncia, gli appalti e le concessioni sono due contratti differenti per cui nel primo caso la determinazione del fondo per i compensi incentivanti è da individuarsi nell’importo a base di gara, mentre per le concessioni si dovrebbe fare ricorso ad uno stanziamento di spesa specifico, che non è previsto per legge. Non è possibile applicare in via analogica uno sforzo estensivo che di fatto andrebbe a riscrivere l’articolo 113, travalicando le competenze della Corte stessa, richiedendo quindi, l’intervento del legislatore.
La Sezione per le autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 15/SEZAUT/2019/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione del 96/2019/QMIG, ha espresso che “alla luce dell’attuale formulazione dell’articolo 113 del d.lgs. 18 Aprile 2016, n.50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei contratti di concessione. Non resta che aspettare l’intervento del legislatore mirato a ristabilire una certa “giustizia” e far si che se un dipendente pubblico esercita la funzione di Responsabile unico del procedimento, possa percepire degli incentivi premiali, commisurati al carico di lavoro che, senza dubbio, è maggiore in caso di concessioni.