Gare gas: cosa sono, come si fanno, perché farle. Una maratona di 177 ambiti
Le procedure pubbliche per l’affidamento di servizi, forniture di beni e appalti rispecchiano i tratti tipici di una maratona, ma sono le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a potersi calare perfettamente all’interno di questa metafora.
Dunque, come per una maratona, è importante la gradualità, l’adattamento progressivo. Bisogna sapersi monitorare nel corso del tempo e testare.
Qual è il funzionamento delle gare gas?
Il D.L n° 159 del 2007 ha introdotto un principio innovativo, prevedendo che le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione gas nel territorio italiano dovessero svolgersi non più tramite procedure indette da singoli Comuni, ma su base di Ambiti territoriali minimi (ATEM).
Definizione degli ambiti territoriali: cosa sono?
L’individuazione sia dei criteri di gara e di valutazione delle offerte, sia la concreta definizione dei suddetti Ambiti è stata affidata al Ministero dello Sviluppo Economico e per gli Affari regionali e alle Autonomie locali.
Ai fini dell’affidamento del servizio di distribuzione gas, sono stati così determinati 177 Ambiti territoriali, consistenti in gruppi di Comuni, i quali, proprio tramite la gara d’Ambito, individuano un unico gestore del servizio.
Ruolo fondamentale in questo contesto articolato è rivestito alla Stazione Appaltante, la quale ha la funzione di parte contrattuale nonché di vigilanza e controllo.
Tali funzioni le spettano di diritto salvo che gli Enti locali individuino un altro soggetto a cui affidarle.
Raccolta dati dei gestori uscenti
Cuore centrale della gara è la raccolta dati dai gestori uscenti, svolta dai singoli enti locali o dalla Stazione Appaltante nel caso di delega delle funzioni.
Secondo quanto previsto dal Regolamento di gara (D.M 226/2011), i gestori uscenti hanno l’obbligo di fornire all’Ente concedente, entro il termine perentorio di 60 giorni, tre tipologie di informazioni:
- tecniche,
- di carattere economico-tariffario,
- sul personale destinato a essere assunto dal gestore subentrante.
Inoltre, le Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale (D.M 7 aprile 2014) prevedono che il gestore uscente fornisca all’Ente concedente una propria relazione sul valore di rimborso che il gestore entrante dovrà riconoscere per la cessazione del contratto.
La presa d’atto sull’ammontare di tale valore da parte del Comune consente di avviare un contraddittorio con il concessionario, al fine di trasmettere alla Stazione Appaltante un valore condiviso o non condiviso da inserire nello specifico allegato (c.d allegato B) al bando di gara.
Contraddittorio
La Società che gestisce il servizio di distribuzione gas, nella maggior parte dei casi, è proprietaria degli impianti o di parte di essi.
Per questa ragione il Comune dovrà determinare, in contraddittorio con il gestore, il valore di indennizzo (VIR) e riscattare la rete (ai sensi del Regio Decreto 2578).
Tale valore viene indicato nel bando di gara e sarà l’importo che il partecipante dovrà versare alla società uscente per diventare il nuovo proprietario e gestore degli impianti.
Quale documentazione prevede la procedura di gara per il gas naturale?
La raccolta delle informazioni riveste carattere essenziale per l’elaborazione della documentazione di gara, la quale è composta da:
- bando con i relativi allegati,
- disciplinare,
- contratto di servizio,
- eventuale nota giustificativa nella quale inserire le motivazioni di scostamenti dalla documentazione di gara tipo fornita dal Ministero.
Gare gas: possibili esiti
In questo elaborato percorso verso il conferimento del servizio alla futura Società aggiudicatrice, la “vittoria” per i singoli Enti locali si configura in tre possibili scenari:
- la cessione degli impianti al nuovo gestore entrante. Tale cessione avviene per un valore pari almeno alla RAB (Regulatory Asset Base) di competenza, così come definita dall’Autorità di Regolazione per l’Energia le Reti e l’Ambiente.
Attraverso apposito chiarimento, il MISE ha ritenuto che ai fini della tutela degli interessi pubblici, ma soprattutto considerando l’ampio confronto competitivo in gare di tale portata, la sede più opportuna per l’eventuale alienazione dei beni patrimoniali nella titolarità dell’ente locale, risulta essere proprio la gara d’Ambito; - qualora il Comune mantenga la proprietà delle reti e degli impianti o di parti di essi, sarà possibile riscuotere il canone calcolato sulla base della remunerazione del capitale investito, così come previsto dallo stesso DM 226/11;
- grazie al bando di gara creato ad hoc per far fronte alle esigenze dei Comuni dell’Ambito, sarà possibile prevedere eventuali interventi di efficienza energetica da rendere disponibili ai partecipanti alla gara.
Tali interventi potranno derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio oggetto di gara, dando così la possibilità ai Comuni di avere un ritorno economico annuale dal nuovo gestore d’ambito.
Attraverso un consolidato principio di economia circolare, Il D.M.106 del 20/05/2015, offre al gestore entrante la possibilità di offrire in gara una percentuale di titoli di efficienza energetica (TEE) addizionali, fino ad un massimo di 20 % rispetto agli obiettivi annuali previsti sull’ambito, a fronte di un incremento di punteggio in gara previsto di 5 punti.
È chiaro che, in questo lungo percorso fatto di obblighi, adempimenti ma soprattutto diritti, non possono mancare complessità e impedimenti.
Tuttavia, concludere le procedure di gara già avviate e iniziare quelle ancora in fase embrionale, a oggi, oltre che rispettare una previsione legislativa, è un impulso costante da parte non solo di MISE e ARERA ma anche delle altre Autorità nazionali come ANAC e AGCM.