DIGITALIZZAZIONE DELLE PA

l’intervento di Anci e i principi guida del Codice

Chi opera nel settore degli appalti vive quotidianamente le difficoltà di “saltare” da una piattaforma all’altra, inserire passwords, spid, uploading, downloading. La gestione dell’intero ciclo di vita degli appalti costituisce, in alcuni momenti, una corsa contro il tempo.

Digitalizzazione delle PA | Studio Cavaggioni

Alcuni principi

La stessa Anac ha ribadito come lo svolgimento di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate comporta, a regime, significativi benefici in termini di riduzione dei tempi dei processi, qualità degli stessi e riduzione degli oneri amministrativi, fermo restando che la fase di avvio della digitalizzazione comporta inevitabilmente allineamenti alle nuove procedure da parte di tutti i soggetti coinvolti.

A gennaio, la Segretaria Generale di ANCI Veronica Nicotra ha indirizzato una lettera al Presidente di ANAC Giuseppe Busia con la richiesta di un confronto urgente per la risoluzione delle principali criticità e problemi relativi alla digitalizzazione degli appalti pubblici.

Le richieste di intervento hanno riguardato, in particolare:

1) AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 5MILA EURO

Situazione: Anac ha esteso l’utilizzo della piattaforma agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.
Richiesta: necessità di predisporre una procedura che, nell’ambito del ciclo di vita digitale degli appalti, eviti di equiparare i microaffidamenti con affidamenti più rilevanti.

2) ACCESSO TRAMITE SPID

Situazione: difficoltà a tradurre operativamente sulle piattaforme un lavoro di tipo collegiale.
Richiesta: analizzare e gestire le varie attività, distinguendo quelle relative alle comunicazioni obbligatorie ad ANAC e quelle di gestione delle procedure sulle piattaforme che dovrebbero essere curate dagli uffici.

3) APPLICAZIONE PRINCIPIO UNICITA’ INVIO DATI

Situazione: è necessario assicurare la piena applicazione del principio dell’unicità dell’invio, eluso dalla necessità di inserire i dati più volte.
Richiesta: che sia reso effettivamente operativo il principio dell’unicità dell’invio, secondo cui “ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente”.

4) DATI E BDCP SVILUPPATI PRIMA DEL 01.01.2024

Situazione: problemi di gestione della procedure avviate ante 01 gennaio 2024.
Richeista: riaprire il sistema smart CIG

5) PCP: MALFUNZIONAMENTO TECNICO GENERALE

Situazione: la piattaforma PCP funziona “a singhiozzo”
Richiesta: che le formulazioni degli errori siano chiare in modo da poter intervenire di conseguenza nella compilazione della scheda.

6) FASE ESECUZIONE

Situazione: problematiche legate alla gestione anche delle altre fasi, compresa l’esecuzione dei contratti, con relativi obblighi comunicativi.
Richiesta: interventi per applicazione e rispetto del principio once only.

7) FORMAZIONE

Situazione: mancata formazione preliminare.
Richiesta: è necessaria una formazione coordinata che dia conto del processo nella sua interezza, da PCP alle piattaforme.

8) PIATTAFORME DIGITALI CERTIFICATE

Situazione: ritardo nell’avvio di tutte le piattaforme pubbliche, mentre quelle private si sono dimostrate più pronte e flessibili.
Richiesta: oltre alla formazione, sarebbe coerente con la definizione di “affidamento diretto” contenuta nell’allegato I.1 del codice prevedere la possibilità di utilizzare MEPA e piattaforme per svolgere indagini di mercato informali (senza CIG) che poi si possano trasformare in affidamenti diretti senza dover caricare una nuova procedura.

9) ULTERIORI PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Richiesta: E’ necessario un percorso condiviso con ANCI, anche attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto volto a determinare le condizioni per l’effettivo avvio di una innovazione destinata a mutare radicalmente in materia di appalti.

Alla luce delle criticità segnalate da ANCI in ordine alla prima fase di avvio della digitalizzazione da parte delle stazioni appaltanti dei Comuni, ANAC ha costituito un tavolo di lavoro congiunto i cui esiti, rispetto alle segnalazioni ricevute, sono riportati in un documento PDF (per riceverlo, scrivici: scarl@studiocavaggioni.it).

In questo quadro in continuo divenire, tuttavia, l’articolo 1 e l’articolo 2 del Codice Appalti, rappresentano i pilastri che dovrebbero orientare l’operato delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, il principio del risultato (art. 1) sancisce che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”; mentre il principio della fiducia (art. 2) prevede che “L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.”

Sempre più numerose le pronunce giurisprudenziali che evidenziano la necessaria adozione di tali principi.

Recentemente, il Consiglio di Stato (sez. V, n. 1924 del 27febbraio 2024), si è pronunciato sul caso di una RDO mepa in cui la ricorrente non aveva utilizzato correttamente la piattaforma e, per un errore del tutto evidente, aveva inserito nel campo relativo all’offerta tecnica dati relativi all’offerta economica, da un lato violando il disciplinare di gara, dall’altro, tenendo un diverso comportamento rispetto a quello dell’altro operatore partecipante alla procedura che aveva diligentemente utilizzato gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma telematica.

In tale occasione i giudici hanno affermato che l’articolo 1 rappresenta il principio ispiratore della disciplina codicistica.
Si tratta di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale che è:
a) nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;
b) nella fase di esecuzione il risultato economico di realizzare l’intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto.

Il principio della fiducia di cui all’art. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile.
Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo.

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