CONCESSIONI BALNEARI: STRATEGIA E STRUMENTI OPERATIVI

Stime e contraddittori per iniziare con il piede giusto

Tra una sentenza e l’altra occorre districarsi in questo contesto così ambiguo e ambito. Nell’ottica di agire in fretta, con efficacia, salvaguardando il bene pubblico. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico ricreative e sportive, comunemente denominate concessioni “balneari”, costituiscono ad oggi uno scenario tanto delicato quanto critico.

Le principali criticità muovono dal fatto che si tratta di un settore caratterizzato dal susseguirsi di continue proroghe, in contrasto con la normativa europea che ha visto l’Italia destinataria di più di una procedura di infrazione.


stabilimento balneare

La storia ci insegna che ogni liberalizzazione dei servizi pubblici è preceduta dalla valorizzazione dei beni strumentali ai servizi stessi. La stima degli impianti, delle opere e delle attrezzature per individuare il giusto ristoro per il gestore diventa fondamentale per avviare una corretta procedura finalizzata alla gara.

Il primo dialogo da intraprendere è tra Comune e il gestore in scadenza, un contraddittorio che si concluda con un dato condiviso che rispecchi il valore aggiunto che il gestore negli anni ha lasciato al bene pubblico. Solo così sarà possibile attivare una procedura corretta ed efficace che eviti un ricorso scontato.

Il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento è dirompente: la disciplina delle concessioni balneari fa il suo ingresso nel nostro ordinamento con il Codice della navigazione R.D. 327/1942 divenendo, soprattutto negli ultimi anni, al centro di un acceso dibattito.

Con le sentenze c.d. “gemelle” n. 17 e n. 18 del 9.11.2021, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha censurato il meccanismo di proroga automatica, avvallato dal legislatore italiano, in quanto incompatibile con la c.d. direttiva Bolkestein. Lo scenario così apertosi a seguito delle pronunce citate, ha visto una riforma delle concessioni in chiave concorrenziale, precisamente con la legge n. 118/2022 che ha introdotto importanti novità normative soprattutto in merito alla creazione di un sistema informativo di mappatura delle concessioni di beni pubblici finalizzata alla massima pubblicità e trasparenza. Di rilievo fondamentale, altresì, la sentenza del 20 aprile 2023 resa a fronte della causa C-348/22, con la quale la Corte di giustizia europea ha affermato la natura self-executing della direttiva Bolkenstein ed il conseguente obbligo da parte dei giudici nazionali, nonché delle autorità amministrative comprese quelle comunali, di disapplicare le disposizioni di diritto nazionale non conformi al diritto dell’Unione europea.

In un panorama costituito da proroghe, incertezze e dibatti politici, nel quale le regioni restano in attesa che il legislatore nazionale fornisca i criteri direttivi delle future gare ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, non mancano tentativi di affidamento di concessioni balneari utilizzando procedure ai sensi di leggi regionali.

Spetta ora al Governo definire le procedure di gara individuando criteri omogenei ed uniformi che siano capaci, tra l’altro, di valorizzare adeguatamente anche temi fondamentali quali la quantificazione dell’indennizzo che il concessionario subentrante dovrà riconoscere al concessionario uscente, il valore aziendale dell’impresa in termini di professionalità acquisita e di esperienza tecnica, nonché adeguata valorizzazione di operatori storici nel settore.

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