ANPR E PRIVACY

Chi risulta Titolare del trattamento in base al GDPR e quali sono le modalità di accesso approvate dal Garante per la protezione dei dati personali?

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale, progressivamente, stanno confluendo le informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, tra cui rientrano le anagrafi comunali.

ANPR e Privacy | Studio Cavaggioni

Dov’è istituita l’ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)?

È istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD). Si tratta di un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche. Il sistema ANPR viene messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi di pubblico interesse, in modo tale da snellire i procedimenti e rendere più agevole lo scambio di dati, evitando così di chiedere più volte la stessa informazione al cittadino, assicurando maggiore certezza e qualità al dato anagrafico.

A tal scopo, l’art. 62 del sopracitato CAD, che ha novellato l’ormai abrogato art. 58 con il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, prevede, al fine di assicurare la fruibilità dei dati in oggetto, la possibilità in capo alle amministrazioni titolari di banche dati accessibili di stipulare delle convenzioni con i gestori di pubblico servizio, al fine di eseguire un compito di interesse pubblico.

Occorre tuttavia osservare che il Sindaco risulta titolare esclusivamente del trattamento dei dati di propria competenza registrati in ANPR (art.3, comma 3 del DPCM n. 194/2014), pertanto, non può consentire agli operatori comunali che non svolgono funzioni anagrafiche o a terzi convenzionati, l’accesso ai dati registrati nella base dati nazionale da parte di altri comuni.

Qual è l’accordo per la fruizione dei dati ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni?

L’art. 5, comma 4 del DPCM n.194/2014 prevede infatti che “Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio”. Ne consegue che i Comuni che abbiano necessità di accedere a dati dell’ANPR per servizi diversi dall’Anagrafe e, in genere, le Pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di pubblici servizi, debbano sottoscrivere uno specifico Accordo con il Ministero dell’interno, che risulta titolare del trattamento dei dati registrati nella base dati.

Al fine di omologare gli Accordi dei diversi Enti fruitori e di standardizzare le modalità di accesso, in data 10 aprile 2020, il Ministero dell’Interno ha trasmesso al Garante, per suo parere, uno schema di “Accordo per la fruizione dei dati ANPR da parte delle le Pubbliche Amministrazioni”. Tale schema di accordo è finalizzato appunto a disciplinare la fruizione dei dati contenuti in ANPR da parte di Enti o Pubbliche Amministrazioni, attraverso una gestione automatizzata e standardizzata delle richieste di accesso alla banca dati.

Come avviene l‘accesso di un ente o una Pubblica Amministrazione all’ANPR?

L’accesso di un ente o una Pubblica amministrazione avviene previa sottoscrizione dell’Accordo di fruizione con il Ministero e individuazione e selezione dei così detti “casi d’uso” tra quelli previsti e corrispondenti all’ambito normativo applicabile all’Ente/amministrazione interessata.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha riscontrato tale nota con il Parere sullo schema di Accordo per la fruizione dei dati ANPR da parte delle Pubbliche Amministrazioni – 24 giugno 2020 [doc. web n. 9445130] con il quale si esprime favorevolmente a fronte dell’impegno del Ministero ad attuare le prescrizioni ed effettuare le modifiche e integrazioni indicate, in modo da rendere la soluzione prospettata pienamente conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

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