Gare distribuzione gas il regolamento delle gare d’Ambito

Gare distribuzione gas: il regolamento delle gare d’Ambito

Le gare d’Ambito sono disciplinate dalle regole definite nel D.M n°226 del 2011.

Tale decreto, pubblicato in G.U il 27 gennaio 2012 e in vigore dall’11 febbraio 2012, è anche conosciuto con il nome di “Regolamento gare”.

Cosa definisce il regolamento delle gare gas?

L’intero regolamento di gara ruota intorno a tre distinti soggetti:

  • la stazione appaltante;
  • gli attuali gestori del servizio di distribuzione gas;
  • i singoli Enti locali concedenti di ciascun Ambito.

Tali soggetti dovranno fare fronte a diverse richieste nelle differenti fasi della gara.

Conferimento del ruolo di stazione appaltante

In primo luogo, è previsto che i singoli Comuni conferiscano al Comune capoluogo di Provincia, altro Comune capofila, nella Provincia, in una società patrimonio delle reti, il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata.

I poteri attribuiti alla stazione appaltante riguardano la gara in senso stretto, ma essa riveste anche il ruolo di controparte contrattuale nonché di vigilanza e controllo nel successivo contratto stipulato con il gestore d’Ambito.

Inoltre all’interno del regolamento sono disciplinati anche i casi di inerzia da parte delle amministrazioni.

È previsto, infatti, l’intervento sostitutivo da parte della Regione nel caso in cui:

  • siano trascorsi sette mesi dalla data indicata, senza che vi sia stata individuazione della stazione appaltante da parte dei Comuni;
  • superati quindici mesi dalla data indicata per ciascun Ambito e non sia stato pubblicato il bando di gara.

Infine, qualora anche la Regione adottasse comportamenti inadempienti, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, può intervenire per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.

Intervento del gestore uscente

Secondo protagonista indiscusso della gara è sicuramente il gestore uscente, il quale, secondo l’art. 4 del Regolamento di gara, è tenuto a obblighi informativi al fine di mettere gli Enti concedenti in condizioni di riaffidare con gara il servizio.

Ogni singolo gestore è infatti obbligato a fornire dettagliate informazioni:

  • tecniche;
  • economico-tariffarie;
  • relative al personale destinato a essere assunto dal gestore subentrante.

Determinazione del valore di rimborso per il gestore uscente

Cuore centrale del regolamento è l’articolo 5, il quale detta le regole sostanziali per la determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente nel primo periodo.

Innanzitutto, ai fini del calcolo, è necessario adoperare una distinzione tra concessioni che prevedono una devoluzione onerosa e concessioni c.d a devoluzione gratuita.

Per le concessioni a devoluzione non gratuita, quando la scadenza della concessione è una scadenza anticipata ex lege, per il valore di rimborso si applicano tre metodologie al configurarsi di tre fattispecie:

  1. la metodologia contenuta nei documenti contrattuali, se sono disciplinati tutti gli aspetti per il calcolo del valore di rimborso;
  2. le Linee Guida per gli aspetti non disciplinati dagli atti contrattuali;
  3. per i casi in cui, all’interno dei contratti non siano presenti alcune indicazioni, si applicano soltanto le Linee Guida.

Per il calcolo del valore di rimborso per le concessioni a devoluzione onerosa ma con scadenza naturale, si applica soltanto quanto previsto nei contratti, trattandosi di casi non direttamente disciplinati dal Decreto Letta 164/2000.

Anche, nei casi di devoluzione gratuita degli impianti a fine concessione, si possono verificare due distinti scenari:

  • se i documenti contrattuali disciplinano la cessazione anticipata del contratto, si applica la relativa specifica disciplina contrattuale;
  • se i documenti contrattuali non disciplinano la cessazione anticipata, si applicano le Linee Guida.

Infine, vige la regola generale per cui, indipendentemente dal tipo di devoluzione, l’applicazione delle Linee Guida ministeriali trova spazio ogni volta che ci sono aspetti non disciplinati dai contratti.

Procedura della gara d’Ambito

Il regolamento di gara, dopo aver individuato i principali protagonisti della gara d’Ambito, i relativi poteri e obblighi e aver disciplinato le complesse modalità di calcolo del valore di rimborso, si concentra sugli aspetti relativi alla gara in senso stretto.

L’articolo 9, infatti, contiene la disciplina delle modalità di redazione della legge di gara, costituita da:

  • bando con i relativi allegati;
  • disciplinare;
  • contratto di Servizio;
  • documenti preparatori, come Linee Guida programmatiche d’Ambito e Documento guida.

La stazione appaltante, una volta predisposta la documentazione di gara completa in ogni sua parte, invia all’Autorità competente (ARERA) l’intera lex di gara, insieme alla nota giustificativa sugli eventuali scostamenti dalla documentazione tipo.

L’Autorità, visionata la documentazione, può inoltrare alla stazione appaltante osservazioni in merito.

Criteri di aggiudicazione della gara

Una volta accertato il possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.M. per partecipare alla gara d’Ambito, ogni operatore intenzionato a partecipare andrà a visionare con attenzione i criteri di aggiudicazione, in quanto, sulla base dei punteggi previsti, sarà possibile formulare un’offerta competitiva.

L’ art. 12 D.M. 226/11 indica che l’aggiudicazione è effettuata con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base a tre criteri:

  • le condizioni economiche, con l’attribuzione di un massimo di 28 punti;
  • i criteri di sicurezza e di qualità, con l’attribuzione di un massimo di 27;
  • i piani di sviluppo degli impianti, con l’attribuzione di un massimo di 45 punti.

Regolamento gare ed efficienza energetica

Di particolare interesse è l’articolo 13, comma 1, lettera e del D.M. 226/2011, il quale prevede che i titoli di efficienza energetica, associati ai risparmi certificati dal GSE, utilizzabili per soddisfare gli impegni assunti dal distributore in sede di gara, devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell’ambito oggetto di gara, aventi data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012.

Il D.M. 106 del 20/05/2015, integrando il suddetto articolo, consente al gestore entrante di offrire in gara una percentuale di titoli di efficienza energetica (TEE) addizionali, fino a un massimo del 20% rispetto agli obiettivi annuali previsti sull’ambito, a fronte di un incremento di punteggio in gara previsto di 5 punti.

In tal modo, i titoli di efficienza energetica addizionali hanno due effetti significativi per i Comuni: uno di tipo economico, in quanto il gestore anticipa annualmente al Comune il relativo valore dei TEE generati, e l’altro permette la possibilità di occupazione locale aggiuntiva.

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