ARERA rifiuti 2020: tutte le novità da conoscere
L’Autorità, con la deliberazione n. 443/2019, ha approvato il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)”, introducendo importanti e sostanziali modifiche a quanto precedentemente previsto e regolato dal Metodo Normalizzato ex DPR 158/99.
Delib. 443/2019 ARERA: un nuovo metodo tariffario
La nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario.
Il metodo impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci, ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi.
Quali sono le procedure di approvazione del PEF designate da ARERA?
La nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario.
Il metodo impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci, ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi.
La procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell’art. 6 della deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA.
Con tale disposizione l’Autorità prevede il seguente percorso:
- il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale, redatto secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A alla delib. 443/2019), e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti, entro 30 giorni dall’assunzione delle determinazioni;
- l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche.
Va sottolineato che fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto 2.
In relazione alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame è necessario precisare che:
- per soggetto gestore possa intendersi chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. Esso, quindi, può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest’ultimo;
- per ente territorialmente competente, l’ARERA non fornisce una definizione precisa, ma si deve ritenere che esso sia da identificare negli enti di governo dell’Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni. Tale ente, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, valida il Piano Economico Finanziario, ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all’Autorità.
Si tenga presente che solo in alcune Regioni italiane sono operativi gli enti di governo dell’Ambito, pertanto in questi territori i singoli Comuni sono gravati da maggiori adempimenti.
Come redigere e aggiornare il PEF?
L’art. 18 del MTR prevede che i gestori predispongano il PEF in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al medesimo articolo a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d’uso del capitale individuate sulla base del MTR stesso.
I contenuti minimi del PEF
Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani (RU);
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati:
- il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;
- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;
- la ricognizione degli impianti esistenti.
- una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR) che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel MTR ai fini del loro riconoscimento, determinati sulla base di quelli rilevati all’anno di riferimento (a-2) risultanti da fonti contabili obbligatorie. In tale tabella sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all’IVA e alle imposte.
Il PEF consente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
Il PEF deve essere corredato dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3).
Verifica e validazione del PEF
L’art. 19 del MTR prevede che il PEF venga sottoposto a verifica da parte dell’Ente territorialmente competente nell’ambito del procedimento di approvazione.
La verifica concerne almeno:
- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore.
L’Ente territorialmente competente è tenuto a integrare i documenti trasmessi dal gestore, ad esempio con l’indicazione dei coefficienti di propria competenza, previsti dalla tabella di cui all’Appendice 1, e con la compilazione della parte riservata all’Ente nella relazione di cui all’Appendice 2.
Il PEF viene aggiornato annualmente dall’Ente territorialmente competente entro il termine previsto dalla normativa vigente, garantendo il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione.
Chi deve compilare il PEF? I chiarimenti nella Delib. 57/2020 ARERA
Il 3 marzo 2020 ARERA ha approvato la delibera n. 57/2020 con l’obiettivo di far chiarezza sull’identificazione dell’ente territorialmente competente (ETC), su chi debba compilare il PEF e sui meccanismi di garanzia.
Secondo ARERA, l’ente territorialmente competente (soggetto che valida il PEF) non deve sovrapporsi con il gestore, titolare dell’attività.
Si tenga presente che in alcuni contesti, come quello della Regione Lombardia, il Comune è sia gestore che ente territorialmente competente.
In attesa di ulteriori indicazioni, ciò che pare certo è che occorre individuare questo ente territorialmente competente in posizione di terzietà rispetto al gestore o al gestore/Comune (profilo di terzietà richiesto già nella delibera n. 443/2019).
Per quanto concerne la compilazione del PEF, la delibera n. 57/2020 ribadisce che chiunque sostenga costi che ricadono nel perimetro delle voci del servizio è tenuto a compilare la sua quota parte del PEF (una sorta di co-gestori).
Non sono tenuti a quest’obbligo i meri prestatori d’opera. Sarà poi cura dell’ente territorialmente competente assemblare le parti per singolo Comune.
Sotto il profilo del rafforzamento dei meccanismi di garanzia, c’è da segnalare la previsione secondo cui in caso di inerzia del gestore, l’ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’Ispra, e in un’ottica di tutela degli utenti.
Questa novità rafforza il ruolo dell’ente territorialmente competente, il quale dovrà effettuare scelte decisive ai fini della determinazione del PEF, per le quali non sempre si dispone delle necessarie competenze.
Quali sono le scadenze per TARI e PEF per il 2020?
Con una modifica al DL Fiscale 2019 (DL 124 del 26 ottobre 2019), per il 2020 il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva da parte dei Comuni è stato sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione.
In un primo momento la scadenza è stata fissata al 30 aprile 2020, termine poi differito al 30 giugno 2020 dall’art. 107, comma 4, del dl 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia).
Il comma 5 del citato art. 107 ha inoltre concesso ai Comuni la possibilità di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.