Reti di proprietà comunale realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione: sentenza del Consiglio di Stato sul caso del Comune di Brembate di Sopra (BG)

IL CASO

La sentenza del Consiglio di Stato n. 06855/2020 sul ricorso del Comune di Brembate di Sopra (BG) contro 2i Rete Gas S.p.a., riforma la precedente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, sez. II, n. 1153/2018.

La controversia

La controversia concerne la determinazione del valore di rimborso della rete di distribuzione del gas del Comune di Brembate di Sopra (BG), da riconoscere al gestore uscente 2i Rete Gas S.p.a., ai sensi del DM 226/2011 e ss. mm. ii., ed in particolare la legittimità della delibera di G. C. n. 20 del 17 febbraio 2018, con la quale la predetta Amministrazione ha annullato in autotutela un altro valore di rimborso, precedentemente determinato, ritenuto, poi non corretto.

Nei fatti, il Comune di Brembate di Sopra (BG) si è affidato ad uno specifico consulente per la determinazione del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, con data di riferimento 31 dicembre 2014, ai sensi del decreto sopra citato, così come richiesto dalla Stazione Appaltante dell’Ambito Bergamo 3.

Aggiornamento del valore di rimborso

Successivamente, rendendosi necessario procedere ad un aggiornamento del valore di rimborso alla data del 31 dicembre 2015, il Comune di Brembate di Sopra (BG) ha affidato l’incarico di supporto per il calcolo dell’aggiornamento richiesto a Studio Cavaggioni S.c.a.r.l..

Nell’analisi dei documenti contrattuali, Studio Cavaggioni S.c.a.r.l. rilevò, nel valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, determinato dal precedente consulente, criteri di calcolo ritenuti non corretti, con particolare riferimento:

  • all’aver considerato di proprietà del gestore uscente anche i tratti di rete realizzati a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
  • all’aver considerato, altresì, i “premi” che contrattualmente il gestore ha corrisposto al Comune;
  • nell’aver utilizzato un prezziario non coerente con la normativa vigente.

Successivamente Studio Cavaggioni S.c.a.r.l. ha calcolato un nuovo valore di rimborso, correggendo, tra l’altro, gli errori interpretativi sopra elencati.

Annullamento primo valore di rimborso

Conseguentemente, l’Amministrazione Comunale, con la delibera di Giunta 17 febbraio 2018, n. 20, ha provveduto ad annullare la precedente delibera di G. C. n. 97 del 2016, con la quale aveva approvato il primo valore di rimborso, ritenuto poi non corretto, dichiarando inefficace l’accordo intercorso a valle della medesima.

Ricorso in primo grado della società 2i Rete Gas S.p.a.

Con il ricorso in primo grado la società 2i Rete Gas S.p.a. ha impugnato la delibera di annullamento in autotutela deducendone, tra l’altro, l’illegittimità nell’assunto che il “prezzario” allegato alla convenzione poteva essere utilizzato per calcolare il valore di rimborso, e che l’inclusione delle opere di urbanizzazione primaria nel valore di rimborso si giustificherebbe in base agli accordi stipulati da 2i Rete Gas S.p.a. con i singoli lottizzanti, prevedendo che tali opere sarebbero rimaste di proprietà del gestore.

Sentenza del TAR Lombardia e ricorso del Comune di Brembate di Sopra (BG)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Brescia, sez. II, con la sentenza 3 dicembre 2018, n. 1153, ha accolto in parte il ricorso, relativamente, tra l’altro, ai motivi inerenti l’espunzione dal valore di rimborso delle porzioni di rete realizzate dal distributore a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti dai lottizzanti.

Il Comune di Brembate di Sopra (BG), ha ricorso alla sentenza di 1° grado, deducendo, tra l’altro, l’erroneità con la quale è stata parzialmente accolta la censura inerente l’espunzione dal valore di rimborso dei tratti di rete realizzati dal gestore del servizio gas a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Il CdS accoglie il ricorso del Comune di Brembate di Sopra (BG)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Brescia, sez. II, con la sentenza 3 dicembre 2018, n. 1153, ha accolto in parte il ricorso, relativamente, tra l’altro, ai motivi inerenti l’espunzione dal valore di rimborso delle porzioni di rete realizzate dal distributore a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti dai lottizzanti.

Il Comune di Brembate di Sopra (BG), ha ricorso alla sentenza di 1° grado, deducendo, tra l’altro, l’erroneità con la quale è stata parzialmente accolta la censura inerente l’espunzione dal valore di rimborso dei tratti di rete realizzati dal gestore del servizio gas a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Punti di interesse della sentenza

Di seguito alcuni ulteriori punti d’interesse della sentenza, certamente da considerare nel proseguo delle attività di determinazione del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente:

  • relativamente al computo, nel valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, di eventuali premi riconosciuti dal gestore al Comune, tali premi devono essere solo quelli eventualmente versati prima del 21 giugno 2000 al Comune per l’affidamento, la prosecuzione od il rinnovo della gestione per avviare e gestire l’impianto fino alla data di scadenza naturale;
  • con particolare riguardo alla mancata applicazione dell’elenco prezzi allegato all’atto aggiuntivo alla convenzione originale (ove sono indicate le singole tipologie di lavori), a fronte di un’erronea applicazione delle Linee Guida Ministeriali, secondo il gestore uscente, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’elenco prezzi allegato all’atto aggiuntivo non enuclea una metodologia di calcolo dei prezzi, ciò comportando la necessaria applicazione delle Linee Guida Ministeriali.

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